Alternanza Scuola-Lavoro
L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di progetti attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, le associazioni di rappresentanza, le camere di commercio-industria-artigianato-agricoltura, gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscano rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77).
Qual è la finalità dell’alternanza scuola-lavoro?
Ha come finalità quelle di creare e stimolare nell’alunno la cultura d’impresa e la conoscenza dei diversi ambiti lavorativi onde realizzare un’integrazione proficua tra istituzione scolastica e mondo del lavoro.
Quante ore sono necessarie e quando vanno svolte?
Il periodo di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalle normative ministeriali, si articola in 200 ore per i licei.
Le ore possono essere svolte a partire dal compimento del 16 anni (a partire pertanto dalla classe III) e possono essere svolte sia durante il periodo estivo sia durante l’anno scolastico. Se quest’ultima opzione comporta l’assenza dalle ore di lezione, devono essere comunicate preventivamente al tutor interno.
Organizzazione generale
Le attività di alternanza prevedono il supporto di un docente tutor interno (che svolge il ruolo di assistenza e guida agli studenti) e un tutor esterno (all’interno dell’azienda ospitante) che favorisca l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assista nel percorso di formazione sul lavoro e fornisca all’istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi.
Gli obblighi del Tirocinante, i compiti e le responsabilità del tutor interno e le modalità di valutazione del percorso formativo sono specificate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa presente nella sezione Documenti